I LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

DI PAOLO ESPOSITO – L’art. 15 del Codice del Terzo settore (D.LGS. 117/2017), si occupa degli ulteriori obblighi contabili degli ETS. La normativa, nello specifico, prevede che gli Enti del Terzo settore, oltre alle scritture contabili, al bilancio, alla relazione di missione, al bilancio sociale ed alle informative circa i compensi e gli emolumenti, debbano osservare la corretta tenuta dei seguenti libri sociali:

  • il libro degli associati o aderenti;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, (in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico);
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni e di eventuali altri organi sociali.

Lo stesso art.15 del d.lgs.117/2017, eccetto che per gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, prevede in capo agli associati il diritto di esaminare i libri sociali, così come anche previsto dall’art. 2422 del Codice Civile, secondo quelle che sono le modalità stabilite all’interno dell’atto costitutivo e dello statuto. Per tale motivo, gli statuti dovranno confermarsi al disposto dell’art.15, comma 3, prevedendo in concreto le modalità con cui tale diritto potrà essere esercitato.

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